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Art. 1 (Costituzione)
È costituita un’Associazione denominata Coordinamento Tessitori, con sede in Firenze, via de’ Serragli 69.
L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. Vi si esclude ogni possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione è connotata dall’emblema che rappresenta un nodo del tessitore con la dicitura “Coordinamento Tessitori”, stampato a lato in copia, il cui originale è depositato e custodito presso la presidenza.
Art. 2 (Scopi)
L’Associazione ha per scopo di:
a) promuovere la pratica e lo studio della tessitura a mano e delle attività ad essa collegate;
b) favorire le relazioni dei tessitori tra loro e con tutti coloro che si interessano alla tessitura a mano;
c) affermare i valori professionali, sociali, culturali, terapeutici ed ecologici della tessitura a mano.
Art. 3 (Mezzi d’azione)
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in particolare di:
a) promuovere incontri, esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante le arti della tessitura a mano;
b) dotarsi di un organo di stampa nel quale siano pubblicati i programmi e le iniziative dell’Associazione;
c) pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per i tessitori;
d) avviare rapporti di collaborazione con associazioni, enti, scuole, istituti di formazione e privati che siano comunque interessati alla tessitura a mano;
e) favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione;
f) organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative per la formazione dei tessitori;
g) favorire la nascita di gruppi, che si propongano scopi analoghi al proprio, sostenendo la loro attività, collaborando con essi e promuovendo la loro adesione all'Associazione.
Art. 4 (Composizione)
L’Associazione è composta di soci ordinari, sostenitori e onorari. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato, maggiore d’età, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 5 (Soci ordinari)
Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione, presentando domanda scritta. L’ammissione a socio viene deliberata dal consiglio direttivo. La delibera di ammissione e il pagamento della quota annuale stabilita dall’assemblea, danno diritto a ricevere la tessera sociale. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soci sono tenuti al rinnovo della quota sociale. Entro quella data la tessera verrà consegnata gratuitamente anche ai soci onorari.
I soci sostenitori versano una quota pari almeno al doppio di quella versata dai soci ordinari, o superiore, secondo la deliberazione del consiglio.
Soci residenti in località diverse dalla regione dove ha sede l'Associazione, potranno costituirsi in unità locale rappresentata da un responsabile democraticamente eletto all’interno, che entrerà a far parte del consiglio direttivo con modalità che verranno stabilite dall’assemblea, o da questa delegate al consiglio direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili: È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi, dietro loro esplicita richiesta.
Art. 6 (Soci onorari)
La nomina dei soci onorari spetta all’assemblea su proposta del consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti all’Associazione.
Art. 7 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni:
b) per decadenza;
c) per esclusione.
Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.
La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 5, ovvero per morosità. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.
L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, nei confronti del socio che:
a) non osservi le disposizioni del presente statuto;
b) arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione.
Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.
Art. 8 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente.
Il consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica per un triennio.
Art. 9 (Assemblee dei soci)
L’assemblea dei soci, presieduta dal presidente, è composta dai soci ordinari, sostenitori ed onorari, ed è sovrana nelle proprie decisioni. I soci hanno diritto al voto per l’elezione delle cariche sociali, se in regola col versamento delle quote sociali alla data in cui il presidente convoca l’assemblea.
È facoltà dell’assemblea di nominare uno o più probiviri a cui affidare la soluzione pacifica e giusta di controversie di qualsiasi natura che potessero insorgere e tramite la loro azione promuovere la coesione sociale.
Art. 10 (Sessioni ordinarie delle assemblee)
L’assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, per approvare i bilanci economico e finanziario, le relazioni annuali del presidente e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 11 (Sessioni straordinarie delle assemblee)
L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del consiglio direttivo, o un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 17.
Art. 12 (Convocazione delle assemblee)
Il presidente:
a) convoca l’assemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione affiggendo l’avviso all’albo nella sede sociale, dandone pubblicazione sulla rivista ufficiale dell’Associazione e/o con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci ed idonei.
b) trasmette contestualmente l’ordine del giorno, formatosi come da punto c seguente, e - nel caso di assemblea ordinaria - la relazione annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) forma l’ordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo, includendovi anche gli argomenti proposti da almeno cinque soci, prima della data della convocazione.
d) con opportuni criteri e forme di pubblicità informa i soci assenti delle deliberazioni assembleari.
Art. 13 (Validità delle assemblee)
L’assemblea, escluso i quorum più qualificati delle assemblee straordinarie citati agli art. 25 e 26, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art. 14 (Deliberazioni)
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.
Art. 15 (Rappresentanza dei soci nelle assemblee)
Il socio che non interviene all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di due deleghe.
I membri in carica del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe per l’elezione del direttivo stesso né per l’approvazione del loro operato.
Gli enti e le associazioni aderenti partecipano all’assemblea designando per iscritto il proprio rappresentante, ed avranno diritto ad un voto.
Art. 16 (Rinnovamento delle cariche sociali)
Alla scadenza delle cariche sociali, prevista dall’art. 8, il presidente convoca l'assemblea dei soci ai sensi dell’art. 12. L'assemblea elegge il presidente della riunione e i membri del seggio elettorale e stabilisce l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto. Le schede per l’elezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del seggio elettorale ai soci o ai loro delegati - nei limiti fissati dall’art. 15 - che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell’art. 9. La lista dei soci aventi diritto al voto è affissa nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali.
Art. 17 (Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo si compone di almeno tre membri, eletti tra i soci aventi diritto al voto. Le cariche sociali sono gratuite e volontaristiche.
Fanno parte del consiglio direttivo i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano di età.
Qualora si verifichino vacanze, subentrano nei consigli i candidati che seguono in graduatoria.
Qualora non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto.
Esso tuttavia rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di indire entro 30 giorni l’assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 90 giorni, con le modalità previste dall’articolo 16.
Art. 18 (Compiti del consiglio direttivo)
È compito del consiglio direttivo dare attuazione ai deliberati dell’assemblea, promuovere l’attività dell’Associazione, dandone opportuna notizia ai soci, allestire il regolamento d’attuazione, deliberare sull’ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
Entro 15 giorni dall’elezione, il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Non si esclude il cumularsi in una stessa persona di più incarichi compatibili. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione, come previsto dall’articolo 17.
Art. 19 (Sedute dei consigli: validità)
Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando vi partecipino almeno due componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 20 (Sedute dei consigli: periodicità)
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e quando il presidente ne ravvisi l’opportunità, o ne sia richiesta la convocazione da almeno due consiglieri.
Art. 21 (Presidente)
Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma sociale e la titolarità sui temi della privacy. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.
Art. 22 (Tesoriere)
Il tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le disposizioni del consiglio direttivo. Redige ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e il consuntivo dell’esercizio precedente. Gli esercizi coincidono con l’anno solare. I bilanci, dopo l’approvazione del consiglio direttivo, sono sottoposti all’approvazione dell'Assemblea e se ne promuoverà la diffusione pubblicandoli sulla rivista ufficiale dell’Associazione.
Art. 23 (Segretario)
Il segretario dell’Associazione, nominato dal consiglio direttivo, stende i verbali delle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee. Ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci, assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio, ed è responsabile della privacy. In caso di necessità può delegare una persona di sua fiducia.
Art. 24 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali di cui all’articolo 5, dai contributi di enti e persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.
Art. 25 (Modifica dello statuto)
La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio direttivo, o da almeno un terzo dei soci ordinari.
Le modifiche verranno predisposte dal consiglio direttivo, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell’assemblea.
Le modifiche saranno sottoposte all’approvazione dei soci in assemblea straordinaria ed entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, iscritti all’associazione.
Art. 26 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, appositamente convocata, delibera sulla destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure del patrimonio residuo non dismesso, che dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale e pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 96, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 27 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quelle altre leggi vigenti in materia.
Coordinamento Tessitori
CP 267 Fi Centro - 50123 Firenze
Tel. e Fax. +39 055 224941 - segreteria@tessereamano.it
Sede legale: via de’ Serragli, 69 - 50124 Firenze |